La Convenzione Internazionale del 1944
Momenti della Conferenza di Chicago del 1944
L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (in inglese International Civil Aviation Organization, ICAO) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato.
In risposta all'invito del governo degli Stati Uniti, i rappresentanti di 54 nazioni si incontrarono a Chicago dal 1 novembre al 7 dicembre 1944, a "prendere disposizioni per l'immediata costituzione di rotte aeree mondiali provvisori e servizi" e "per impostare un Consiglio ad interim con il compito di raccogliere, registrare e analizzare dati in materia di trasporto aereo internazionale e di formulare raccomandazioni per il suo miglioramento. " La Conferenza è stata inoltre invitata a "discutere i principi ed i metodi da seguire nell'adozione di una nuova convenzione aeronautica".
Tale convenzione stabilisce le regole di spazio aereo, di registrazione degli aeromobili e sicurezza, e dettagli sui diritti dei firmatari in relazione al trasporto aereo.
Insieme alla ratifica della convenzione, avvenuta il 5 marzo del 1947, nasce l'ICAO, che nel mese di ottobre dello stesso anno, diventata un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). La convenzione è stato poi rivista otto volte (nel 1959, 1963, 1969, 1975, 1980, 1997, 2000 e 2006).
Ecco alcuni degli articoli più importanti della convenzione:
Articolo 1: Sovranità
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio
Articolo 5: Diritti degli aeromobili in servizi non regolari
Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri Stati contraenti non adibiti a servizi aerei internazionali regolari, hanno il diritto di sorvolare il suo territorio, sia per entrarvi, sia per attraversarlo senza atterrarvi, sia per farvi scali non commerciali, senza per ciò chiedere un’autorizzazione speciale, a condizione che siano osservate le norme della presente Convenzione e con la riserva del diritto dello
Stato sorvolato di esigere un atterramento. Tuttavia, ogni Stato contraente si riserva il diritto di esigere, per ragioni di sicurezza di volo, che gli aeromobili coi quali si vogliono sorvolare regioni inaccessibili o prive d’impianti e servizi idonei di navigazione aerea, seguano la rotta prestabilita o ottengano un’autorizzazione speciale.
Articolo 6: Servizi aerei regolari
Nessun servizio aereo internazionale regolare può essere esercitato sopra al territorio di uno Stato contraente o all’interno di esso, salvo permesso speciale o qualsiasi altra autorizzazione di detto Stato e conformemente alle condizioni di questo permesso o di quest’autorizzazione
Articolo 10: Atterramento su di un aeroporto doganale
Salvo il caso in cui, ai sensi della presente Convenzione o in virtù di un’autorizzazione speciale, un aeromobile può attraversare il territorio di uno Stato contraente senza atterrarvi, ogni aeromobile che penetra sul territorio di uno Stato contraente deve, se i regolamenti di questo Stato lo esigono, atterrare su un aeroporto designato dal medesimo per subirvi la visita doganale o altre ispezioni. Detto aeromobile, lasciando il territorio di uno Stato contraente, deve partire da un aeroporto doganale
designato agli stessi fini. Le caratteristiche di tutti gli aeroporti doganali designati saranno pubblicate dallo Stato e comunicate all’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, istituita in virtù della parte seconda della presente Convenzione, per comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.
Articolo 12: Norme aeronautiche
Ogni Stato contraente si obbliga a prendere provvedimenti per garantire che ogni aeromobile che sorvola il suo territorio o che manovra al disopra di esso, come pure ogni aeromobile munito di contrassegno della sua nazionalità, dovunque si trovi, si conformi alle norme e ai regolamenti vigenti in quel territorio al volo e alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente si obbliga ad uniformare, per quanto possibile, i suoi regolamenti sulla navigazione aerea a quelli che potrebbero essere stabiliti in applicazione della presente Convenzione. Le norme vigenti per la navigazione aerea in alto mare sono quelle fissate in applicazione della presente Convenzione.
Ogni Stato contraente si impegna a procedere contro i contravventori dei regolamenti applicabili.
Articolo 13: Prescrizioni concernenti l’entrata e la licenza di partire
Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata o l’uscita di passeggeri, di equipaggi o di merci mediante aeromobili, come per esempio quelli che si applicano all’entrata, alla licenza di partire, all’immigrazione, ai passaporti, alle operazioni doganali e all’igiene, debbono essere osservati dai passeggeri, dagli equipaggi e per le merci, sia personalmente, sia dai terzi incaricati di agire per loro conto, al momento dell’entrata, dell’uscita o all’interno del territorio di detto Stato.
Articolo 16: Visite degli aeromobili
Le autorità competenti di ognuno degli Stati contraenti hanno il diritto di visitare, all’atterramento e alla partenza, ma senza eccessivo ritardo, gli aeromobili degli altri Stati contraenti e di esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione.
Articolo 24: Esenzione doganale
[...] I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’equipaggiamento usuale e le provviste di bordo che si trovano nell’aeromobile appartenente ad uno Stato contraente al momento in cui giungono sul territorio di un altro Stato contraente e restano a bordo al momento della partenza da questo territorio, sono esenti da dazio, spese di visita o altre tasse del genere, tanto nazionali quanto locali.
Articolo 29: Documenti di bordo degli aeromobili
Ogni aeromobile di uno Stato contraente, adibito alla navigazione aerea internazionale, deve, in conformità delle condizioni prescritte dalla presente Convenzione, avere a bordo i seguenti documenti:
- il certificato di immatricolazione;
- il certificato di navigabilità;
- le patenti di abilitazione di ciascun membro dell’equipaggio;
- il libro di bordo;
- il permesso di usare la stazione radiocomunicante di bordo, quando l’aeromobile sia provvisto di un apparecchio radiocomunicante;
- l’elenco nominale dei passeggeri, se ne trasporta, con l’indicazione del punto di partenza e di quello di destinazione;
- un manifesto di carico e dichiarazioni particolareggiate del carico, se trasporta merci.
Articolo 30: Apparecchi di radiocomunicazioni
Ogni aeromobile di qualsiasi Stato contraente, quando sorvola o si trova sul territorio di altri Stati contraenti, può tenere a bordo apparecchi radiotrasmittenti soltanto se è munito di una speciale licenza che ne permetta l’impianto e l’uso, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato. L’uso di apparecchi radiotrasmittenti nel territorio dello Stato contraente sorvolato, deve essere conforme ai regolamenti emanati da tale Stato.
Articolo 32: Licenze del personale
Il pilota e gli altri membri del personale di bordo di ogni aeromobile adibito alla navigazione aerea internazionale, devono essere provvisti delle patenti di abilitazione e delle licenze rilasciate o rese valide dallo Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato.
Articolo 33: Riconoscimento dei certificati e delle licenze
I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciati o resi validi dallo Stato contraente nel quale l’aeromobile è immatricolato, sono riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purché le condizioni richieste per il rilascio o la convalidazione di queste patenti e licenze siano equivalenti o superiori ai requisiti minimi che potrebbero essere stabiliti in virtù della presente Convenzione.
Articolo 40: Validità dei certificati e delle licenze annotati
Nessun aeromobile o membro del personale il cui certificato o la cui licenza è stata in tal modo annotata può partecipare alla navigazione aerea internazionale senza l’espressa autorizzazione dello Stato o degli Stati sul cui territorio egli penetra.
L’immatricolazione o l’uso di tale aeromobile, o di un elemento certificato di aeromobile, in uno Stato che non sia quello d’immatricolazione d’origine, saranno lasciati al beneplacito dello Stato nel quale l’aeromobile o l’elemento di cui si tratta è importato.
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